Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (17665 del 25 agosto 2020), con la quale ha stabilito che non è consentito dalla legge circolare con la targa prova se l’auto sulla quale intendiamo utilizzare l’autorizzazione temporanea è già immatricolata.
Questa nuova sentenza conferma l’interpretazione giurisprudenziale che già negli anni scorsi era stata espressa dal Ministero dell’Interno, mentre il Ministero dei Trasporti era per una interpretazione più larga della norma.
Queste due interpretazioni, in contrasto tra loro, impattano fortemente sulla vita lavorativa di migliaia di concessionari ed officine, ma anche e soprattutto sui proprietari di automobili, che si potrebbero vedere applicare un “malus” dalle proprie compagnie assicurative per incidenti causati dai meccanici durante i test sulle auto in riparazione o in conto vendita.
Targa prova, cosa dice la norma
L’utilizzo della targa prova è regolamentato dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 474 del 24 novembre 2001. Questo DPR stabilisce delle deroghe all’obbligo di dotare i veicoli della carta di circolazione, e della conseguente immatricolazione. Possono chiedere l’autorizzazione alcune ben definite categorie di operatori economici. Tra queste rientrano i titolari di officine e i concessionari di automobili che la possono usare per le finalità previste dal regolamento: prova su strada e test meccanici.
Le interpretazioni contrastanti, nascono dal fatto che la norma, all’articolo 1, stabilisce che: “L’obbligo di munire della carta di circolazione […] non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:”. A questo primo paragrafo segue l’elenco dei soggetti che possono chiedere l’autorizzazione, tra i quali, appunto i meccanici e rivenditori di cui parlavamo sopra. Secondo la Corte di Cassazione una vettura già immatricolata, assolvendo all’obbligo di avere una carta di circolazione, non può contemporaneamente essere dotata di una targa prova. Da questa decisione consegue che in caso di incidente la copertura assicurativa valida è quella del veicolo, e non quella della targa prova.
Le conseguenze di questa sentenza
Le conseguenze di questa decisione della Cassazione sono molto importanti. Tra le conseguenze più importanti c’è senza dubbio quella riguardante la copertura assicurativa. Secondo la cassazione ed in attesa di un parere del Consiglio di Stato, l’unica copertura valida è quella del veicolo, e nel caso in cui il veicolo sia già immatricolato, l’assicurazione della targa prova non è valida. Questa decisione impatta sui meccanici e sulle officine di riparazione che non potranno più circolare con le targhe prova. Ma impatta anche nei confronti degli assicurati perché saranno responsabili degli incidenti causati dai riparatori durante le prove della proprie auto.
Un malcostume tutto italiano
L’uso della targa prova è ben regolamentato dal DPR 474/2004. Questo DPR stabilisce le condizioni necessarie per la circolazione dei veicoli in deroga al codice della strada, per quanto riguarda la presenza di immatricolazione e libretto. È obbligatorio che a bordo dell’auto ci sia il titolare dell’autorizzazione ministeriale e della targa prova o un suo dipendente munito di delega. In caso di circolazione ai fini della vendita di una auto nuova possono esserci a bordo i possibili acquirenti dell’auto, ma anche loro devono essere muniti della delega richiesta. Non sono previste deroghe ai motivi per cui si possa circolare con la targa prova. Invece capita sempre più spesso di incrociare veicoli muniti di fotocopia della targa prova, o utilizzati per spostamenti personali. Questi sono usi non consentiti della targa prova e potrebbero portare a sanzioni anche molto gravi, fino alla confisca del mezzo. Per non parlare delle possibili conseguenze dovute alla mancata copertura assicurativa.
La soluzione
L’uso della targa prova dovrebbe essere regolamentato in maniera più semplice. Oggi esistono degli obblighi stringenti per chi usa la targa ai fini della vendita e della riparazione di auto. Mentre c’è un certo lassismo nei confronti di coloro che sfruttano le maglie larghe dei controlli per abusare della propria autorizzazione.
Secondo noi una possibile modifica della norma dovrebbe prevedere la possibilità di meccanici ed officine di usare la propria targa prova anche sulle auto già immatricolate o in attesa di revisione, sopratutto se l’auto è in officina proprio per degli interventi funzionali al prossimo esame tecnico. Questo manleverebbe i proprietari delle auto per gli incidenti causati dai meccanici durante il proprio lavoro. Si potrebbe anche prevedere un limite orario per l’uso della targa prova, per esempio legandolo all’orario di apertura della propria attività: questo eliminerebbe le auto con targa prova in giro nei fine settimana o in orari notturni. Infine sarebbe utile togliere il limite dei 100 chilometri relativo all’uso della targa. Se un commerciante vuole trasferire un’auto tra due sedi è obbligato a pagare una bisarca o un carro attrezzi per poterlo fare.